Pochi formaggi
al mondo vantano origini così antiche come il Pecorino
Romano.
Da più di duemila anni le greggi di
pecore che pascolano liberamente nelle campagne del
Lazio e della Sardegna, producono il latte da cui viene
ricavato questo formaggio.
Già gli antichi romani apprezzavano
il Pecorino Romano.
Nei palazzi imperiali era considerato
il giusto condimento durante i banchetti mentre la sua
capacità di lunga conservazione ne faceva un alimento
base delle razioni durante i viaggi delle legioni romane.
Questo formaggio ridava forza e vigore
ai soldati stanchi e oggi sappiamo perché: il Pecorino
Romano è una iniezione di energia e anche di facile
digestione.
Oggi il Pecorino Romano viene prodotto
nelle stesse, esclusive zone d'origine e con lo stesso,
naturale procedimento di secoli fa. L'unica differenza
rispetto al passato consiste nel fatto che le operazioni
di cagliatura, salatura e stagionatura avvengono in
modernissimi caseifici, tecnologicamente all'avanguardia
sotto il profilo igienico-sanitario, per garantire ai
consumatori i necessari requisiti di salubrità del prodotto.
La produzione del Pecorino Romano è
limitata alle aree della regione Lazio, della Sardegna
e della provincia di Grosseto in ToscanaPur con l’introduzione
delle innovazioni che la tecnologia casearia ha reso
disponibili, è stato mantenuto intatto il processo di
produzione.
Il latte fresco di pecora, proveniente
da greggi allevate allo stato brado alimentate su pascoli
naturali, viene trasferito nei centri di lavorazione
con moderne cisterne refrigerate.
Al suo arrivo nel caseificio il latte
viene misurato, filtrato e lavorato direttamente crudo
o termizzato ad una temperatura massima di 68° per non
più di 15".
Vengono così riempite le vasche di coagulazione
dove viene aggiunto un fermento detto ‘scotta innesto’,
preparato giornalmente dal casaro secondo una metodologia
che si é tramandata nei secoli.
L’innesto è uno degli elementi caratterizzanti
il Pecorino Romano ed è costituito da un’associazione
di batteri lattici termofili autoctoni. Aggiunto l’innesto
il latte viene coagulato ad una temperatura compresa
tra i 38° e i 40° utilizzando il caglio di agnello in
pasta; accertato l’ottimale indurimento del coagulo,
il casaro procede alla rottura dello stesso fino a quando
i coaguli di cagliata non raggiungono le dimensioni
di un chicco di grano.
La cagliata viene quindi cotta ad una
temperatura massima di 45/48°; a termine della cottura
la cagliata viene pressata per agevolare lo spurgo del
siero.
La pasta così ottenuta viene suddivisa
in blocchi che immessi in appositi stampi di resina
per alimenti subiscono un trattamento di maturazione
in appositi locali caldo/umidi al fine di favorire l’acidificazione
della pasta.
Dopo il raffreddamento le forme sono
sottoposte alla marchiatura, il marchio della DOP è
apposto con una apposita matrice che imprime la denominazione
di origine del formaggio e il logo (la testa stilizzata
di una pecora), olre che la sigla del caseificio produttore
e data di produzione.
Il marchio all’origine è la garanzia
che tutte le fasi della lavorazione sono curate secondo
il disciplinare di produzione regolamentato dall’Unione
Europea.
Tutte le lavorazioni avvengono sotto
il costante controllo del Consorzio per la Tutela del
Formaggio Pecorino Romano, che è proprietario del marchio
di origine ed è delegato dallo Stato Italiano per i
controlli sulla produzione di questo formaggio.
Le forme di Pecorino Romano così marchiate
vengono avviate alla salagione che si compie ancora
oggi secondo una complessa tecnica artigianale; la salagione
si protrae per almeno 70 giorni in locali umidi ad una
temperatura di 12 gradi centigradi e completata poi
in locali meno umidi e temperatura di 10° centigradi.
Ultimata la maturazione le forme di Pecorino Romano
vengono sottoposte a selezione, raggiunti i 5 mesi il
Pecorino Romano può essere immesso al consumo come formaggio
da tavola mentre dopo 8 mesi può essere commercializzato
come formaggio da grattugia.
DECRETO 6 giugno 1995.
Modifiche al disciplinare di produzione della denominazione
di origine del formaggio "Pecorino Romano".
Visto il regolamento CEE n. 2081192 del Consiglio del
14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli ed alimentari;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme
per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche
dei formaggi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione
della citata legge n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dei
'30 ottobre 1955, n. 1269, con il quale è stata riconosciuta
la denominazione di origine del formaggio "Pecorino
romano" e approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la legge 10 marzo 1969, n. 116, istitutiva di
un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi
"Pecorino romano" e "Pecorino siciliano" verso gli Stati
Uniti d'America e il Canadà;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 agosto 1993 concernente modifiche al disciplinare
di produzione del citato formaggio "Pecorino romano";
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce
al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali
le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati
nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità
economica europea;
Vista la domanda 'e la relativa documentazione presentata
dal Consorzio per la tutela dei formaggio pecorino romano
intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche
al citato disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per
la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei
formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata
legge n. 125/1954, pubblicato nella Gazzetta Uffìciale
n. 286 del 7 dicembre 1994;
Esaminate le istanze e controdeduzioni al parere predetto;
Considerato che le modifiche al disciplinare di produzione
proposte dal Consorzio istante configurano un prodotto
le cui caratteristiche derivano prevalentemente dalle
condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione
esistenti nella zona di produzione;
Decreta:
Art. 1.
1. La zona di provenienza dei latte destinato alla trasformazione
del formaggio "Pecorino romano" comprende l'intero territorio
delle regioni della Sardegna, del Lazio e della provincia
di Grosseto.
Art. 2.
1. Il formaggio, a pasta dura e cotta, "Pecorino romano"
è prodotto esclusivamente con latte fresco di pecora
intero, proveniente da allevamenti ubicati nella zona
di cui all'art. 1 ed ottenuto nel rispetto di apposite
prescrizioni relative al processo di ottenimento, in
quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:
a) il latte, eventualmente inoculato con colture di
fermenti lattici naturali ed autoctoni dell'area di
produzione, deve essere coagulato con caglio di agnello
in pasta proveniente esclusivamente da animati allevati
nella medesima zona di produzione;
b) la salatura può essere effettuata a secco e/o in
salamoia. La stagionatura si protrae per almeno cinque
mesi per il formaggio da tavola, per almeno otto mesi
per il formaggio da utilizzarsi grattugiato. t prevista
in alcuni casi la cappatura con protettivi per alimenti
di colore neutro o nero; e) forma: cilindrica a facce
piane;
c) forma: cilindrica a facce piane;
d) dimensioni: il diametro del piatto è compreso fra
25 cm e 35 cm; ,
e) peso variabile da 20 kg a 35 kg in relazione alle
dimensioni della forma.
Sono tollerate leggere variazioni delle caratteristiche
dimensioni e del peso in rapporto alle condizioni tecniche
di produzione;
f) aspetto esterno: crosta sottile, di colore avorio
o paglierino naturale, talora cappata con appositi protettivi;
g) pasta: struttura compatta o leggermente occhiata;
al taglio il colore si presenta variabile dal bianco
al paglierino più o meno intenso, in rapporto alle condizioni
tecniche di produzione;
h) sapore: aromatico e lievemente piccante per il formaggio
da tavola; piccante, intenso e gradevole a stagionatura
avanzata nel formaggio da grattugia. Il formaggio presenta
un'aroma caratteristico delle particolari procedure
di produzione;
i) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 36%.
Il formaggio si produce, secondo gli usi tradizionali
legati alle condizioni ambientali, nel periodo compreso
da ottobre a luglio.
Art. 3.
1. Il formaggio a denominazione di origine "Pecorino
romano" deve recare apposto all'atto della sua immissione
al consumo il contrassegno di cui all'allegato A, che
costituisce parte integrante dei presente decreto, a
garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni
normative.
Art. 4.
1. La legge 10 marzo 1969, n. 116, e il decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269,
limitatamente alle disposizioni relative al disciplinare
di produzione del formaggio a denominazione di origine
"Pecorino romano", sono sostituiti dalle previsioni
di cui ai precedenti articoli. là altresì sostituito
dai citati articoli il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 agosto 1993 concernente modifiche al
disciplinare di produzione del formaggio a denominazione
di origine "Pecorino romano".
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