L’allevamento
del bestiame nelle valli alpine ebbe inizio, secondo
alcuni storici, dagli antichi Celtici che, cacciati
dai Romani dalla pianura Padana, vi trovarono sicuro
rifugio dedicandosi all’attività pastorale, la sola
che potesse consentire lo sfruttamento dei fertili pascoli
naturali.
Appunto dai Celti deriva la parola Bitto
"Bitu", ovvero perenne, da cui prende il nome sia la
Valle sia il torrente che la attraversa.
Essendo impensabile che tutta la popolazione
seguisse il bestiame alle quote alte ed essendo precarie
le condizioni delle vie di comunicazione, quei primi
mandriani dovettero per forza di cose escogitare qualche
sistema che permettesse loro di conservare nel tempo
e di trasferire nello spazio il latte, il principale
prodotto.
La soluzione più logica fu naturalmente
quella di trasformarlo in formaggio e per i Celti, esperti
conoscitori dell’uso del caglio, fu relativamente semplice
indirizzare le tecnologie verso la produzione dei formaggi
a lunga conservazione.
La tradizione, o meglio l’antica tecnica
di lavorazione e produzione, continua ancor oggi tramandata
con sapienza e lungimiranza da generazione in generazione,
di secolo in secolo.
E’ in queste alpi che ancora oggi si
può respirare il clima del mondo pastorale nei suoi
aspetti più genuini e tradizionali e ritrovare l’ambiente
rustico e frugale proprio del vivere montanare, di una
civiltà che scandisce la vita e il tempo delle genti
e delle vallate.
La zona di provenienza dei latte destinato
alla produzione di formaggio Bitto comprende l'intero
territorio della Provincia di Sondrio ed i territori
limitrofi dei seguenti Comuni dell'Alta Valle Brembana
in Provincia di Bergamo: Averara, Carona, Cusio, Foppolo,
Mezzoldo, Piazzatorre, Santa Brigida e Valleve.
Il Bitto è prodotto esclusivamente
con latte vaccino intero derivato da razze tradizionali
nella zona di produzione sopra citata, a cui può essere
aggiunto latte caprino in misura non superiore al 10%.
L'alimentazione delle bovine da cui
deriva il latte deve essere costituita prevalentemente
da essenze spontanee ed erbai, eventualmente affienati,
dell'area di produzione prima delimitata.
La coagulazione è ottenuta con l'uso
di caglio di vitello e la cottura avviene ad una temperatura
fra i 48° e i 52° C. La maturazione deve essere protratta
per almeno 70 giorni.
Presenta forma cilindrica, regolare,
con superfici piane e con uno scalzo concavo a spigoli
vivi.
Il diametro delle facce è di circa 30-50
cm., l'altezza dello scalzo é di 8-10 cm. e il peso
varia da 8 a 25 kg. in relazione alle dimensioni della
forma.
La pasta è caratterizzata da una struttura
compatta, con presenza di occhiatura rada ad occhio
di pernice.
Al taglio il colore si presenta variabile
dal bianco al giallo paglierino, a seconda della stagionatura.
Il sapore dei Bitto é dolce, delicato,
e diventa più intenso con il procedere della maturazione.
L'eventuale aggiunta di latte caprino
accentua il caratteristico aroma.
Decr. MI.RI.AGR.AL.FO. 19.4.95
Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio
"Bitto"
Art.1 - È consentita la denominazione di origine "Bitto"
al formaggio prodotto nell'arca geografica di cui all'art.
2 ed avente i requisiti fissati agli artt. 3 e 4.
Art. 2 - La zona di provenienza del latte destinato
alla trasformazione del formaggio "Bitto" comprende
l'intero territorio della provincia di Sondrio ed i
territori limitrofi dei seguenti comuni dell'Alta Valle
Brembana in provincia di Bergamo: Averara, Carona, Cusio,
Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Santa Brigida e Valleve.
Art. 3 - Il formaggio "Bitto" prodotto esclusivamente
con latte vaccino intero derivato da razze tradizionali
nella zona individuata all'art. 2 ed ottenuto nel rispetto
di apposite prescrizioni relative all'allevamento e
al processo di ottenimento, in quanto rispondenti allo
standard produttivo seguente:
a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte
deve essere costituita da essenze spontanee ed erbai,
eventualmente affienati, dell'area delimitata all'art.
2;
b) il latte di una mungitura, con l'eventuale aggiunta
di latte caprino, in misura non superiore al 10% viene
coagulato immediatamente in loco sfruttando lo sviluppo
spontaneo della microflora casearia;
c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio di
vitello. La cottura della cagliata, che avviene ad una
temperatura compresa fra i 48 e i 52°C, si protrae per
circa 30 minuti. La rottura della cagliata avviene fino
a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di riso.
Una volta estratta, la pasta viene posta in fascere
tradizionali che conferiscono il caratteristico scalzo
concavo. La salatura avviene a secco. La maturazione
inizia nelle "casere d'Alpe" e si completa negli stabilimenti
di fondovalle sfruttando il naturale andamento climatico
della zona di produzione. La maturazione deve essere
protratta per almeno settanta giorni;
d) forma: cilindrica, regolare, con superfici piane
e con uno scalzo concavo, a spigoli vivi;
e) dimensioni: il diametro delle facce è di 30-50 centimetri;
l'altezza dello scalzo è di 8-10 centimetri;
f) peso variabile da 8 kg a 25 kg in relazione alle
dimensioni della forma.
La forma, le dimensioni ed il peso possono subire delle
leggere variazioni in relazione alle condizioni tecniche
di produzione e al periodo di maturazione;
g) aspetto esterno: crosta compatta di colore giallo
paglierino che diventa più intenso con la stagionatura,
di spessore compreso fra 2 e 4 millimetri;
h) pasta: struttura compatta, con presenza di occhiatura
rada ad occhio di pernice; al taglio il colore si presenta
variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda
della stagionatura;
i) il sapore: dolce, delicato, più intenso con il procedere
della maturazione. L'eventuale aggiunta di latte caprino
rende più intenso il caratteristico aroma;
l) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45%;
m) umidità media a 70 giorni: 38%.
Le varie fasi produttive si svolgono secondo gli usi
tradizionali, legati alle caratteristiche ambientali,
nel periodo compreso fra il 1° giugno ed il 30 settembre.Dopo
almeno un anno di stagionatura il prodotto può essere
utilizzato grattugiato come condimento.La stagionatura
può protrarsi anche per diversi anni, senza alterare
le caratteristiche organolettiche e strutturali del
formaggio.
Art. 4 - Il formaggio a denominazione di origine "Bitto"
deve recare apposto all'atto della sua immissione al
consumo il contrassegno di cui all'all. A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, a garanzia della
rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.
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