Il termine "formai
de mut" si potrebbe tradurre letteralmente "formaggio
di monte" ma occorre specificare che nel dialetto locale
la parola mut non indica la montagna ma il pascolo di
monte e la si ritrova in espressioni come "ndà al mut"
(andare in alpeggio) o "cargà '1 mut" (caricare cioè
condurre il bestiame in alpeggio), tipiche dei linguaggio
dei mandriani dell'Alta Vai Brembana.
E' infatti in questa valle delle Alpi
Orobiche, in provincia di Bergamo, che alcuni secoli
fa ebbe origine la produzione di questo formaggio.
Prodotto in una zona molto suggestiva,
ma purtroppo mal collegata con il resto della regione,
esso è assai poco conosciuto.
I pascoli deli'Alta Vai Brembana forniscono
foraggi di ottima qualità assai graditi al bestiame
di razza Bruna Alpina, allevata in zona con ogni cura.
Il latte così prodotto presenta caratteristiche
ideali per la caseificazione. Viene lavorato in estate
nei caselli o casere, cioè nelle baite attrezzate per
il ricovero dei mandriani e per la lavorazione e la
prima stagionatura dei formaggi.
Al termine della stagione questi vengono
trasferiti negli appositi locali di stagionatura a fondo
valle.
Il formai de mut viene prodotto anche
in inverno nelle latterie seguendo gli stessi metodi
di fabbricazione artigianale impiegati in alpeggio.
Dopo anni di impegno da parte degli
allevatori dell'Alta Val Brembana per conservare e proteggere
il patrimonio ambientale, per migliorare la qualità
e l'igiene del latte e tutelare la tradizionale tecnologia
di produzione, finalmente il formai de mut ha ottenuto
il riconoscimento della "denominazione di origine controllata".
Un decreto del Presidente della Repubblica
ne ha infatti stabilito i metodi di lavorazione e le
caratteristiche merceologiche e ne ha individuato con
precisione l'area di produzione e stagionatura nel territorio
di 22 comuni dell'Alta Val Brembana.
E' stato inoltre costituito il Consorzio
di Tutela Formai de Mut.
La crosta è sottile, compatta, di colore
giallo paglierino tendente al grigio con la stagionatura.
La pasta color avorio è compatta, elastica,
con occhiatura diffusa detta "occhio di pernice".
Il sapore è delicato, fragrante, non
piccante, dall'aroma caratteristico dei pascoli montani.
E' un ottimo formaggio da tavola quando
la stagionatura supera i 6 mesi; può essere usato con
successo sia nella preparazione dei tradizionali piatti
di montagna sia nelle ricette della nuova gastronomia.
Tipo - formaggio a pasta semicotta,
prodotto con latte di vacca intero
Salatura - a secco o in salamoia
Maturazione - minimo 45 giorni
Forma - cilindrica a facce piane o
semipiane (diametro 30-40 cm)
Scalzo - diritto o leggermente convesso
(8-10 cm)
Peso Medio - 8-12 kg
D.P.R. 10.9.85
Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio
"Formai de Mut dell'Alta Val Brembana"
Art.1 - È riconosciuta la denominazione di origine del
formaggio "Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana" il
cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati
con il presente decreto con riguardo ai metodi di lavorazione
ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche
derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo
art. 3.
Art. 2 - La denominazione di origine "Formai de Mut
dell'Alta Valle Brembana" è riservata al formaggio avente
le seguenti caratteristiche:
formaggio grasso a pasta semicotta prodotto esclusivamente
con latte di vacca intero proveniente da una o due mungiture
giornaliere a debole acidità naturale.
L'alimentazione del bestiame vaccino deve essere costituita
da foraggi verdi od affienati che derivano da prato,
da pascolo, da prato-pascolo o da prato polifita della
zona di produzione oltre ad eventuali integrazioni con
miscela di cereali e nel periodo invernale con insilati
di mais o erba.
Si produce durante l'intero anno.
Il latte deve essere cagliato ad una temperatura compresa
tra i 35 e i 37°C, con aggiunta di caglio onde ottenere
la cagliata in 30 minuti.
Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia
caratteristica e nella lavorazione si effettua una prima
rottura della cagliata seguita dalla semicottura della
massa caseosa fino alla temperatura di 45-47°C e dalla
successiva agitazione fuori fuoco. Devono altresì essere
effettuate adeguate pressature utilizzando idonee presse
onde consentire lo spurgo del siero.
Successivamente vengono utilizzati stampi idonei denominati
"fassere".
Le salature possono essere effettuate a secco o in salamoia
e l'operazione deve ripetersi a giorni alterni per 8-12
giorni.
Il periodo di stagionatura ha la durata minima di quarantacinque
giorni.
È usato come formaggio da tavola quando la maturazione
non è inferiore a sei mesi.
Presenta le seguenti caratteristiche:
- forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso
con facce piane o semipiane;
- dimensioni: diametro delle facce da 30 a 40 cm, altezza
dello scalzo da 8 a 10 cm, con variazioni in più o in
meno in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
- peso della forma: da 8 a 12 kg circa in rapporto alle
condizioni tecniche di lavorazione con variazioni in
più o in meno fino ad un massimo del 10 %;
confezione esterna: crosta sottile, compatta, naturale
di colore giallo paglierino tendente al grigio con la
stagionatura;
- colore della pasta: di colore avorio leggermente paglierino;
- struttura della pasta: compatta, elastica, con occhiatura
diffusa da 1 mm di diametro fino alle dimensioni definite
"occhio di pernice";
- sapore: delicato, fragrante, poco salato, non piccante,
con aroma caratteristico;
- grasso sulla sostanza secca: minimo 45%.
Le caratteristiche del formaggio variano in relazione
alla durata di stagionatura che può protrarsi oltre
l'anno.
Art. 3 - La zona di produzione e di stagionatura del
formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni sotto elencati ricadenti tutti
nella provincia di Bergamo:
Averara, Branzi, Carona, Camerata Cornello, Cassiglio,
Cusio, Piazzatorre, Foppolo, Isola di Fronda, Lenna,
Mezzoldo, Moio de Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza
Brembana, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve,
Valtorta Valnegra.
Art. 4 - Sulle forme di formaggio "Formai de Mut dell'Alta
Valle Brembana" devono risultare le apposite marcature
o da altri contrassegni specifici la denominazione di
origine del formaggio e gli estremi del presente decreto.
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