È un formaggio
a denominazione di origine dal 30/03/1982 e a denominazione
di origine protetta dal 12/06/1996.
La casciotta di Urbino è un formaggio
a pasta semicotta prodotto con una miscela di latte
ovino (80%) e latte vaccino (20%), dal colore bianco
paglierino e dal sapore decisamente dolce, crosta sottile
che assume un colore giallo paglierino più o meno intenso
con la maturazione.
Le forme cilindriche hanno un peso variabile
dagli 800 ai 1500 grammi. La zona di produzione è la
provincia di Pesaro e Urbino.
Le più apprezzate sono quelle prodotte
a Urbania, Urbino, Sant'Angelo in Vado, Piobbico, Cagli
e Fermignano. Nella zona del Montefeltro sono prodotte
a Piandimeleto, San Leo, Sant'Agata Feltria, Macerata
Feltria, Pennabilli, Carpegna, Talamello e Casteldelci
(quest'ultima tanto eccellente quanto introvabile).
Il latte viene fatto coagulare a temperatura
di circa 35-38° con impiego di caglio liquido o solido
naturale, estratto dallo stomaco degli agnelli macellati.
Dopo la rottura della cagliata la pasta viene pressata
in fascere di legno: la salatura è manuale, generalmente
a secco e la stagionatura dura per circa 30-45 giorni
in ambiente fresco e umido. Altri sistemi di stagionatura
prevedono il rivestimento della forma con foglie di
noci e la maturazione in piccole botti tra foraggio
secco e foglie di castagno: in questo modo la casciotta
si carica di aromi erbacei particolari che contribuiscono
al miglioramento organolettico.
La casciotta di Urbino è anche la base
del formaggio di fossa che viene interrato alla fine
di agosto nelle fosse di Talamello e fatto "risorgere"
nel giorno di santa Caterina a fine Novembre. La fama
conquistata da questo formaggio, unica DOP delle Marche,
è dovuta a Michelangelo Buonarroti, nato a Caprese (Arezzo),
che ne consumava insieme ai suoi amici e collaboratori
una discreta quantità, tanto che per garantirsene una
abbondante scorta aveva fatto affittare, da un suo lavorante,
alcuni poderi vicino Urbania, come attestato da un atto
notarile del 12/2/1554.
Decr. MI.RI.AGR.AL.FO. 4.8.95
Modificazioni al disciplinare di produzione del formaggio
a denominazione di origine "Casciotta d'Urbino"
Art. 1 - La zona di provenienza del latte destinato
alla trasformazione del formaggio "Casciotta d'Urbino"
comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro
e Urbino
Art. 2 - Il formaggio "Casciotta d'Urbino", a pasta
semicotta, è prodotto con latte di pecora intero in
misura variabile fra il 70 e l'80% e con latte di vacca
intero per il restante 20-30% derivato da due mungiture
giornaliere, provenienti da allevamenti ubicati nella
zona di cui all'art. 1, ottenuto nel rispetto di apposite
prescrizioni relative al processo di realizzazione e
in quanto rispondente al seguente standard produttivo:
a) il latte di pecora e di vacca viene coagulato a temperatura
di 35°C circa con caglio liquido e/o in polvere. II
formaggio deve essere sottoposto, in stampi idonei,
ad una pressatura manuale con tecnica caratteristica;
b) la salatura deve essere effettuata a secco, ovvero
alternando la salamoia alla salatura a secco. Il formaggio
deve essere maturato per un periodo variabile di 20-30
giorni in ambiente a temperatura di 10-14°C e con umidità
di 80-90%, in relazione alle dimensioni della forma;
c) forma: cilindrica a scalzo basso con facce arrotondate;
d) dimensioni: diametro compreso fra 12 e 16 cm con
altezza dello scalzo da 5 a 7 cm;
e) peso variabile da 800 g a 1.200 g in relazione alle
dimensioni della forma;
f) aspetto esterno: crosta sottile, di spessore pari
a circa 1 mm, di colore paglierino ad avvenuta maturazione;
g) pasta: la struttura si presenta di consistenza molle
e friabile con lieve occhieggiatura, al taglio il colore
risulta bianco-paglierino;
h) sapore: dolce, caratteristico delle particolari procedure
di produzione;
i) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45%.
Il prodotto è utilizzato come formaggio da tavola.
Art. 3 - II formaggio a denominazione di origine "Casciotta
d'Urbino" deve recare apposto all'atto della sua immissione
al consumo il contrassegno di cui all'all. A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, a garanzia della
rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.
Art. 4 - Il D.P.R. 30.3.82, concernente il formaggio
a denominazione d'origine "Casciotta d'Urbino", è sostituito
dal presente decreto per quanto riguarda il disciplinare
di produzione del formaggio medesimo.
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