Storicamente denominato
caciocavallo ragusano è uno dei formaggi più antichi
dell'isola e si pensa che il nome derivi dall'asciugatura
a cavalcioni ("a cavaddu') di un'asse e dal nome della
zona di produzione (Ragusa).
Questo formaggio dal sapore amabile
e peculiare è stato oggetto sin dal XIV secolo di un
fiorente commercio oltre i confini del Regno di Sicilia.
Già nel 1515 Carmelo Trasselli in "Ferdinando il Cattolico
e Carlo V" racconta di una "esenzione dai dazi" anche
per il caciocavallo ragusano e pertanto già oggetto
di notevole commercio. Ancora il Trasselli in "Note
sui Ragusei in Sicilia" riporta documenti del "Notaio
Gaetano, F. 106" che riferisce ancora del commercio
via nave del caciocavallo.
Nell'opera dell'abate Paolo Balsamo
risalente al 1808 veniva sottolineato "la bontà dei
bestiami di Modica" ed i "prodotti di cacio e ricotta,
superiori di cinquanta per cento ai comuni, e di venticinque
per cento ai migliori di Sicilia".
Ed ancora Filippo Garofalo nel 1856
cita la fama e la squisitezza dei caci e delle ricotte
del Ragusano.
Il Ragusano è stato riconosciuto tipico
dal D.P.R. n. 1269 del 30 ottobre 1955; con decreto
2 maggio 1995 è stato riconosciuto D.O. ed infine con
Regolamento CEE n. 1263 dell'1 luglio 1996 ha beneficiato
della denominazione di origine protetta (DOP).
Il riconoscimento ufficiale prevede
la denominazione di "Ragusano" perdendo quella storica
"Caciocavallo".
Tipologia: formaggio a pasta filata.
Area di produzione: l'intero territorio
della provincia di Ragusa ed i comuni di Noto, Palazzolo
Acreide e Rosolini in provincia di Siracusa.
Linee principali tecnologia di produzione:
- specie/razza: vacca;
- materia prima: latte intero, crudo;
- microflora: naturale;
- caglio: pasta di agnello e/o capretto;
- sistema di alim. preval.: pascoli naturali dell'altopiano
ibleo, ricchi di essenze spontanee, ed anche pascoli
coltivati con integrazione in stalla di foraggi e concentrati
in quantità variabile rispetto alla stagione foraggera.
Attrezzature storiche: tina di legno, bastone di legno
"rotula", contenitore di rame stagnato di varie dimensioni
"iaruozzu", contenitore di legno "pisaquagniu" (pesa
caglio), contenitore in creta per conservare il caglio
"quagnialuoru", contenitore di legno per la formatura
dei formaggi "mastredda", piccolo tino di legno o rame
stagnato per filare "staccio", bastone di legno "manovella",
materiale in legno per dare forma al formaggio "muolitu",
tavolette di legno "cugni", formetta di legno per la
marchiatura "marchiu". Vasche di cemento per la salamoia.
Fuoco diretto legna-gas.
Locali di stagionatura: vengono detti "maizzè", locali
freschi, umidi e ventilati a volte "interrati", si riscontrano
inoltre cantine e grotte naturali con pareti geologiacamente
naturali dove i formaggi a coppia vengono appesi a "cavallo"
di una trave di legno legati con funi di "liama" o corde
di "cannu", di "zammarra" o di cotone. Si riscontrano
inoltre impalcature, scaffali ed attrezzi in legno o
altro materiale vegetale per la pulizia e la manipolazione
del formaggio durante la maturazione e stagionatura.
Decr. MI.RI.AGR.AL.FO. 2.5.95
Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio
"Ragusano"
Art. 1 - È riconosciuta la denominazione di origine
"Ragusano" al formaggio prodotto nell'area geografica
di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli
artt. 3 e 4.
Art. 2 - La zona di provenienza del latte destinato
alla trasformazione del formaggio "Ragusano" comprende
l'intero territorio dei comuni di: Acate, Chiaramonte
Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso
Almo, Pozzallo, Ragusa, S. Croce Camerina, Scicli e
Vittoria, in provincia di Ragusa e dei comuni di Noto,
Palazzolo Acreide e Rosolini, in provincia di Siracusa.
Art. 3 - Il formaggio "Ragusano" è prodotto esclusivamente
con latte di vacca intero, crudo, proveniente da allevamenti
ubicati nella zona di cui all'art. 2 ed ottenuto nel
rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento
e al processo di ottenimento, in quanto rispondenti
allo standard produttivo seguente:
a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte
deve essere costituita prevalentemente da essenze spontanee
ed erbai dell'altopiano Ibleo, eventualmente affienati;
b) il latte di una o più mungiture deve essere coagulato
alla temperatura di 34°C, con oscillazione in più o
in meno non superiore ai 3°C, sfruttando lo sviluppo
spontaneo della microflora casearia;
c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio in
pasta di agnello o di capretto, sciolto in una soluzione
acquosa di cloruro di sodio. La quantità di soluzione
impiegata deve essere tale da comportare un tempo di
presa e di indurimento da 60 a 80 minuti. La rottura
della cagliata avviene quando i granuli, inizialmente
delle dimensioni paragonabili a quelle delle lenticchie,
a seguito dell'aggiunta di acqua (8 litri per ettolitro
di latte) alla temperatura di 80°C, più o meno 5°C,
assumono dimensioni medie di un chicco di riso. La massa
caseosa, ottenuta per sedimentazione e separata dal
siero, viene sottoposta a pressatura per favorirne la
spugnatura. La pasta, trattata con il liquido risultante
dalla lavorazione della ricotta o con acqua a temperatura
di circa 80°C, coperta con un telo allo scopo di evitare
bruschi abbassamenti della temperatura, viene lasciata
riposare per circa 85 minuti. La fase della asciugatura
va condotta lasciando la pasta su degli appositi supporti
per un tempo di circa 20 ore. La pasta viene tagliata
a fette e, ricoperta con acqua alla temperatura di circa
80°C, per un tempo di circa 8 minuti, viene quindi lavorata
con molta cura, fino ad ottenere una forma sferica con
la superficie esterna esente da smagliature e saldata
ad un polo. La pasta va successivamente modellata al
fine di assumere la caratteristica forma parallelepipeda
a sezione quadrata. La salatura, effettuata in salamoia,
viene protratta per un tempo variabile in ragione delle
dimensioni delle forme e tale da non comportare un contenuto
di cloruro di sodio sulla sostanza secca superiore al
6%. La stagionatura avviene in locali ventilati con
temperatura ambiente di 14-16°C, legando le forme a
coppia con sottili funi e ponendole a cavallo di appositi
sostegni e, comunque, in modo tale da garantire una
perfetta aerazione dell'intera superficie della forma.
È prevista la cappatura con olio di oliva per i formaggi
destinati ad una prolungata stagionatura. Il prodotto
può essere affumicato solo con procedimenti naturali
e tradizionali: in tal caso la denominazione di origine
deve essere seguita dalla dicitura "affumicata";
d) forma: parallelepipeda, a sezione quadrata, con angoli
smussati. È possibile riscontrare sulla superficie delle
leggere insenature dovute al passaggio delle funi di
sostegno utilizzate nel processo di stagionatura;
e) dimensioni: lati delle sezione quadrata da 15 a 18
centimetri; lunghezza del parallelepipedo da 43 a 53
centimetri;
f) dimensioni variabile da 10 kg a 16 kg in relazione
alle dimensioni della forma;
g) aspetto esterno: crosta liscia, sottile, compatta;
di colore giallo dorato o paglierino tendente al marrone
con il protrarsi della stagionatura per i formaggi da
grattugia. Lo spessore massimo è di 4 millimetri. può
essere cappata con olio di oliva;
h) pasta: struttura compatta, con eventuali fessurazioni
che si riscontrano con il protrarsi della stagionatura,
talvolta unite a scarse occhiature; al taglio il colore
si presenta bianco tendente al giallo paglierino, più
o meno intenso.
i) sapore, decisamente gradevole, dolce, delicato, poco
piccante nei primi mesi di stagionatura nei formaggi
da tavola; tendente al piccante ed al saporito, a stagionatura
avanzata nei formaggi da grattugia. Il formaggio presenta
un aroma gradevole, caratteristico delle particolari
procedure di produzione;
l) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 40%
per i formaggi destinati al consumo da tavola; non inferiore
al 38% per i formaggi con stagionatura ai 6 mesi;
m) umidità massima: 40%.
Art. 4 - Il formaggio a denominazione di origine "Ragusano"
deve recare apposto all'atto della sua immissione al
consumo il contrassegno di cui all'all. A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, a garanzia della
rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.
Art. 5 - È sostituito il D.P.R. 30.10.55 n. 1269, limitatamente
alle disposizioni relative al formaggio a denominazione
tipica "Ragusano", con le previsioni di cui ai precedenti
articoli.
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