Nella Summa lacticiniorum
di Pantaleone da Confienza, possiamo leggere un’ampia
nota scritta il 9 luglio 1447 dedicata ai formaggi della
Valle d’Aosta nella quale si accenna a un tipo di formaggio
di dimensioni medie, con crosta spessa, pasta compatta
e densa.
Nel 1600 troviamo poi diverse citazioni
a proposito di un non meglio specificato fromage commun
o fromage ordinaire, mentre la più diffusa Fontina veniva
chiamata Gruière.
L’area di produzione comprende l’intero
territorio della regione autonoma Valle d’Aosta.Il Valle
d’Aosta Fromadzo ha un aspetto esterno sufficientemente
consistente, di colore paglierino tendente con il tempo
al grigio con eventuali sfumature rossicce.
La pasta è compatta, con occhiatura
sparsa di piccole e medie dimensioni.
Al taglio il colore si presenta bianco
nel formaggio fresco, paglierino più o meno intenso
in quello a prolungata stagionatura.
In bocca il Fromadzo è semi-dolce se
fresco, leggermente salato e talvolta con una punta
di piccante se stagionato; ha un gradevole profumo di
latte ed emergono netti i sentori aromatici delle erbe
di montagna.
Il latte proviene da due mungiture di
vacche alimentate prevalentemente con foraggi locali
freschi o affienati.
Per il formaggio a tipologia semigrassa
il latte viene lasciato riposare in relazione alle condizioni
ambientali per un periodo variabile dalle 12 alle 24
ore, mentre per il formaggio a basso contenuto di grasso
il periodo di riposo dura dalle 24 alle 36 ore prima
della scrematura. A questo punto il latte viene fatto
coagulare, mediante l’uso di caglio naturale, a temperatura
di 34-36°C. La cagliata viene rotta innalzando la temperatura
a 45°C ; la massa che se ne ottiene viene posta in fascere
dette “feitchie” ed è sottoposto a leggera pressatura
cui segue il rivoltamento effettuato 3-4 volte al giorno.
Altro momento importante della lavorazione
è la salatura, effettuata a secco o in salamoia.
È possibile aromatizzare il Fromadzo
con semi o parti di piante aromatiche; se la stagionatura
non è lunga, viene consumato come formaggio da tavola,
altrimenti lo si grattugia. Decr. MI.RI.AGR.AL.FO. 25.9.95
Riconoscimento della denominazione
di origine di formaggio "Valle d'Aosta Fromadzo" o "Vallée
d'Aoste Fromadzo"
Art. 1 - È riconosciuta la denominazione
di origine "Valle d'Aosta Fromadzo" o "Vallée d'Aoste
Fromadzo" al formaggio prodotto nell'area geografica
di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli
artt. 3 e 4.
Art. 2 - La zona di provenienza del latte destinato
alla trasformazione del formaggio "Valle d'Aosta Fromadzo"
o "Vallée d'Aoste Fromadzo" comprende l'intero territorio
della regione autonoma Valle d'Aosta.
Art. 3 - Il formaggio "Valle d'Aosta Fromadzo" o "Vallée
d'Aoste Fromadzo" è prodotto con latte di vacca proveniente
da almeno due mungiture, eventualmente addizionato con
percentuali minime di latte caprino, derivato da allevamenti
ubicati nella zona di cui all'art. 2 ed ottenuto nel
rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento
e al processo di ottenimento, in quanto rispondenti
allo standard produttivo seguente che individua due
distinte tipologie:
a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte
deve essere costituita prevalentemente da foraggi locali
freschi o affienati;
b) per il formaggio di tipologia semi-grassa il latte
viene rilasciato riposare in relazione alle condizioni
ambientali per un periodo variabile da 12 a 24 ore.
Per il formaggio di tipologia a basso contenuto di grasso
il latte viene lasciato riposare, sempre in relazione
alle condizioni ambientali, per un periodo da 24 a 36
ore. Il latte deve essere quindi coagulato ad una temperatura
di 34-36°C sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora
casearia con l'eventuale inoculo di fermenti lattici
naturali ed autoctoni della zona di produzione;
c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio naturale.
Segue la rottura della cagliata con innalzamento della
temperatura fino a un massimo di 45°C. La massa caseosa
collocata in fuscelle, localmente chiamate "féitchie",
può essere sottoposta ad una leggera pressatura cui
segue il rivoltamento effettuato 3-4 volte nelle 24
ore. La salatura si attua a secco o in salamoia; la
salatura a secco avviene inizialmente a giorni alterni
per diradarsi progressivamente nel tempo in un periodo
complessivo di 20-30 giorni. La pulitura della forma
si effettua per mezzo di un panno imbevuto in una soluzione
di acqua e sale. La manutenzione avviene in locali appositi
ad una temperatura di 8-14°C e con umidità relativa
non inferiore al 60%. Il periodo di stagionatura varia
da un minimo di 60 giorni fino ad un massimo di 8-10
mesi; il prodotto a breve stagionatura è utilizzato
da tavola mentre quello a prolungata stagionatura viene
talora consumato previo grattugiamento. il formaggio
può essere aromatizzato mediante l'aggiunta nella lavorazione
di semi o parti di piante aromatiche;
d) forma cilindrica non facce piane o quasi piane, con
scalzo diritto o leggermente arrotondato;
e) dimensioni: il diametro delle fecce è compreso fra
15 e 30 cm mentre l'altezza dello scalzo fra 5 e 20
cm in relazione alle condizioni tecniche di produzione
ed al periodo di maturazione;
f) peso variabile da 1 a 7 kg in relazione alle dimensioni
della forma;
g) aspetto esterno: sufficientemente consistente, di
colore paglierino tendente con il protrarsi della stagionatura
al grigio con eventuali sfumature rossicce;
h) pasta: struttura compatta con occhiatura sparsa di
piccole e medie dimensioni; al taglio il colore si presenta
bianco nel formaggio fresco, paglierino più o meno intenso
in quello a prolungata stagionatura;
i) sapore: caratteristico, fragrante, semi-dolce, se
fresco; più pronunciato, leggermente salato, talvolta
con una punta di piccante, se stagionato. Presenta un
profumo gradevole di latte, con l'aroma particolare
di erbe di montagna specie se prodotto nel periodo estivo;
l) grasso sulla sostanza secca: inferiore al 20% nella
tipologia a basso contenuto di grasso; compreso fra
il 20 e il 35% nella tipologia semi-grassa.
Art. 4 - Il formaggio a denominazione di origine "Valle
d'Aosta Fromadzo" o "Vallée d'Aoste Fromadzo" deve recare
apposto all'atto della sua immissione al consumo il
contrassegno di cui all'all. A, che costituisce parte
integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza
alle specifiche prescrizioni normative.
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