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| Prodotti
DOP e IGP |
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Per proteggere la tipicità
di alcuni prodotti alimentari, l'Unione Europea ha varato una
precisa normativa, stabilendo due livelli di riconoscimento:
DOP e IGP.
La sigla DOP (denominazione di Origine Protetta) estende la
tutela del marchio nazionale DOC (Denominazione di Origine Controllata)
a tutto il territorio europeo e, con gli accordi internazionali
GATT, anche al resto del mondo. Il marchio designa un prodotto
originario di una regione e di un paese le cui qualità
e caratteristiche siano essenzialmente, o esclusivamente, dovute
all'ambiente geografico (termine che comprende i fattori naturali
e quelli umani). Tutta la produzione, la trasformazione e l'elaborazione
del prodotto devono avvenire nell'area delimitata.
La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) introduce un
nuovo livello di tutela qualitativa che tiene conto dello sviluppo
industriale del settore, dando più peso alle tecniche
di produzione rispetto al vincolo territoriale. Quindi la sigla
identifica un prodotto originario di una regione e di un paese
le cui qualità, reputazione e caratteristiche si possono
ricondurre all'origine geografica, e di cui almeno una fase
della produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nell'area
delimitata.
Entrambi questi riconoscimenti comunitari costituiscono una
valida garanzia per il consumatore, che sa così di acquistare
alimenti di qualità, che devono rispondere a determinati
requisiti e sono prodotti nel rispetto di precisi disciplinari.
Costituiscono inoltre una tutela anche per gli stessi produttori,
nei confronti di eventuali imitazioni e concorrenza sleale. |
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Prodotti
a Denominazione d'Origine Protetta - DOP
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Riconoscimento
assegnato ai prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del
processo produttivo, vengano realizzate in un’area geografica
delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme
ad un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono
dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico,
comprensivo dei fattori naturali ed umani. |
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| Prodotti
a Indicazione Geografica Protetta - IGP |
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Il
termine "IGP" è relativo al nome di una regione,
di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese
che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario
di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra
caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica
e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano
nell'area geografica determinata. |
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| Specialità
tradizionali Garantite - STG |
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Riconoscimento,
ai sensi del Reg. CE 2082/92, del carattere di specificità
di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento od insieme
di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di
tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da
altri simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo
un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare
zona geografica, al fine di tutelarne la specificità.
Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere
peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica;
questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP. |
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| Vini a Denominazione
d'Origine Controllata e Garantita - DOCG |
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Riconoscimento di particolare
pregio qualitativo attribuito ad alcuni vini DOC di notorietà
nazionale ed internazionale.
Questi vini vengono sottoposti a controlli più severi,
debbono essere commercializzati in recipienti di capacità
inferiore a cinque litri e portare un contrassegno dello Stato
che dia la garanzia dell’origine, della qualità
e che consenta la numerazione delle bottiglie prodotte. Presso
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è insediato
il "Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini". Oltre alle condizioni previste per la
certificazione DOC è obbligatorio l’imbottigliamento
nella zona di produzione ed altre condizioni più restrittive.
Tali vini sono disciplinati dal Reg. CEE 823/87, dalla Legge
n. 164/92, dal D.P.R. n. 348/94 e dai relativi "Disciplinari
di produzione". |
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| Vini a Denominazione
d'Origine Controllata - DOC |
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| Riconoscimento di qualità
attribuito a vini prodotti in zone limitate (di solito di piccole/medie
dimensioni), recanti il loro nome geografico. Di norma il nome
del vitigno segue quello della DOC e la disciplina di produzione
è rigida. Tali vini sono ammessi al consumo solo dopo
accurate analisi chimiche e sensoriali. Il disciplinare di produzione
dei vini DOC è più rigido rispetto ai vini IGT.
Tali vini sono disciplinati dal Reg. CEE 823/87, dalla Legge
n. 164/92, dal D.P.R. n. 348/94 e dai relativi "Disciplinari
di produzione". |
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| Vini a Indicazione
Geografica Tipica - IGT |
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Riconoscimento di qualità
attribuita ai vini da tavola caratterizzati da aree di produzione
generalmente ampie e con disciplinare produttivo poco restrittivo.
L’indicazione può essere accompagnata da altre
menzioni, quali quella del vitigno. I vini IGT sono gli omologhi
dei francesi “Vin de Pays” e dei tedeschi “Landwein”.
La sigla, quindi, sta per Indicazione geografica tipica, utile
al consumatore per conoscere la zona di produzione della bevanda:
si tratta in sostanza di vini ottenuti da uve determinate e
provenienti da territori ben definiti. Tale qualifica, comunque,
non obbliga i viticoltori ad apporre altre menzioni sull’etichetta
(come, ad esempio, il vitigno di provenienza), né li
costringe a vincoli di produzione troppo restrittivi. Prima
dell'entrata in vigore della legge 164/92 si chiamavano vini
a Indicazione Geografica ed il riconoscimento era annuale. La
delimitazione della zona di produzione è più ampia
rispetto ai DOC. Nella scala dei valori enologici, insomma,
gli IGT si collocano immediatamente su un livello inferiore
ai DOC e DOCG, ma prima dei vini da tavola. I territori di produzione
sono più vasti rispetto alle DOC ed a volte interessano
più Regioni.
(dal glossario del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali). |
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