Luci e ombre della nuova legislazione
La bottiglietta è in vendita nei drugstores
americani. Dentro: acqua di vegetazione delle olive,
residuo della lavorazione dopo l'estrazione dell'olio.
Negli States, quest'acqua è considerata un toccasana
per la ricca concentrazione di composti fenolici, sostanze
idrosolubili che si trovano nelle olive e, dopo la loro
trasformazione, nell'olio extravergine e nell'acqua
di scarto. Gli americani, che sui vanti salutistici
degli alimenti hanno costruito un'industria (i cibi
vitaminizzati fanno fatturati da diversi milioni di
dollari) non si sono certo lasciati sfuggire anche questa
piccola opportunità. Noi, che sull'oro giallo
siamo seduti, non riusciamo in alcun modo a valorizzare
nemmeno la naturalità e la genuinità di
un prodotto come l'extravergine.
E Dio ci guardi dal saper esaltare il possibile ruolo
di prevenzione in alcune malattie come quelle cardiovascolari
e il cancro grazie alla presenza di antiossidanti (sostanze
fenoliche) scientificamente accertato. Insomma, un farmaco
naturale che siamo ben lontani dal saper riconoscere.
Anzi! Ci è fatto per esempio divieto e per alcuni
versi anche a ragione da parte della Comunità
Europea di vantare in etichetta qualsiasi merito di
questo tipo. Ironia della sorte, persino le acque reflue
dei frantoi oleari, ricche di composti fenolici e rivelatesi
preziose nella concimazione del suolo (secondo uno studio
dell'Istituto di elaiotecnica di Pescara i vigneti abruzzesi
trattati con 50 litri d'acqua per metro quadrato hanno
ottenuto un incremento del 25 per cento di uva) c'é
chi vorrebbe considerarle unicamente inquinanti.
In sede UE, come ha denunciato Luigi Caricato, giornalista
e tra i maggiori esperti del settore, si starebbe per
tornare a una norma che prevede di sottoporre a depurazione
obbligatoria queste acque prima di autorizzarne l'utilizzazione
agronomica. Ma alla naturalità e alla genuinità
del vergine si attenta anche per altra via. Basti pensare
che due sono le caratteristiche fondamentali che differenziano
il vergine dagli altri oli vegetali: il fatto di essere
ottenuto da un frutto sano e di essere estratto con
mezzi esclusivamente meccanici. Queste due proprietà,
unita mente alla norma che impedisce l'aggiunta di qualsiasi
additivo tranne l'acqua usata come coadiuvante nella
fase di estrazione, fa di questo prodotto un alimento
naturale che conserva perfettamente integro il suo patrimonio
originario sia organolettico che nutrizionale.
Bene, fra le tante beffe che affiorano nell'immensa
legislazione che riguarda il settore, il comma 7 del
regolamento n° 1513 del 23 luglio 2001, di fatto
mette in discussione questi principi autorizzando l'uso
di coadiuvanti fisici nell'estrazione dell'olio, che
non sarebbe quindi prodotto esclusivamente attraverso
il processo di frangitura e di gramolatura. Proprio
nella fase di gramolatura per favorire la fuorisucita
dell'olio dalla pasta e aumentare quindi la resa in
olio, sarebbe ora consentito usare per esempio il talco.
Con il quale potrebbero a questo punto entrare
nell'olio anche quei metalli pesanti contenuti nel
talco. Ma tra i tanti regali fatti dalla Commissione
europea ai "manipolatori di alimenti", come
ha denunciato anche l'Unione nazionale dei consumatori,
vi è, implicitamente, il via libera alla deodorazione.
Secondo la classificazione vigente,una serie di oli
che non avrebbero mai superato l'esame organolettico
per accedere alla classificazione di extravergine,hanno
tuttavia ampie chances di raggiungerla grazie alla deodorazione.
Esistono infatti degli interventi correttivi, co me
il passaggio attraverso corrente di vapore, che permettono
di camuffare alcuni difetti. In base dunque al nuovo
regolamento sugli oli d'oliva basterà un semplice
getto di vapore ad alta temperatura per togliere all'olio
odori non gradevoli proveniente ad esempio dall'utilizzo
di olive scadenti.
Il colpo di mano è avvenuto eliminando semplicemente
le parole "segnata mente termiche" tra le
condizioni vietate nei processi meccanici di estrazione
dell'olio, legalizzando in pratica la "toilettatura"
che permette di riciclare un olio scadente. Che, una
volta miscelato con un extravergine di qualità,
non sarà più rilevabile alle analisi sensoriali
e a quelle chimico fisiche: "È uno dei problemi
analiticamente irrisolvibili", dice Gianfranco
De Felici, chimico dell'agenzia delle dogane ed esperto
nel settore degli oli. In compenso, il regolamento n°
1513/2001 che entrerà in vigore il 1° novembre
2003 ha dato un contentino ai consumatori abbassando
dall'1 allo 0,8 per cento l'acidità massima dell'olio.
Un contentino impossibile da negare, dal momento che
i progressi compiuti dai produttori e dai frantoi hanno
a tal punto migliorato gli oli della categoria extravergine,
che sarebbe stato ridicolo non ridurre l'acidità
massima. In questo stesso regolamento è contenuta
un'altra novità di rilievo a tutela del consumatore,
in parte suggerita dalle esperienze sulle adulterazione
degli oli. Si è scoperto infatti che la sansa
(prodotto di scarto della lavorazione), anziché
essere smaltita, viene rimescolata alle olive e riestratta.
L'olio ottenuto con questo secondo passaggio ha caratteristiche
abbastanza simili a quelle del vergine pur essendo il
risultato della lavorazione dei residui. Infatti, mescolandolo
con partite di olio extravergine, è facilmente
etichettabile come tale. Il regolamento sancisce dunque
che sotto la voce oli di sansa greggi non vadano classificati
solo gli oli di sansa ma anche tutte quelle categorie
di oli ottenuti anche con processi fisici ma che hanno
le caratteristi che di un olio di sansa.
E sempre in fatto di novità va senz'altro registrata
quella contenuta nel regolamento 2152/2001 (che è
andato sostituire il per noi penalizzante 2815 del 98)
che, all'articolo 3, paragrafo 2, accoglie finalmente
la richiesta del made in Italy. La designazione dell'origine
dovrà corrispondere alla zona geografica nella
quale le olive sono state raccolte e dove l'olio estratto
da queste olive è stato ottenuto. Se le olive
sono state raccolte in uno Stato membro o in un paese
terzo diverso dalla zona geografica dove è stato
ottenuto l'olio estratto da queste olive, la designazione
dell'origine indicherà sia la zona di raccolta
che quella di lavorazione dell'olio.
Un bel passo avanti se si pensa alle battaglie combattute
per dare visibilità all'olio italiano. La guerra
dell'olio è scoppiata nel 1998, quando lo stato
italiano ha emanato un decreto (il 313 del 3/9) per
l'etichettatura dell'olio extravergine di oliva, dell'olio
d'oliva vergine e dell'olio d'oliva e dove poteva essere
riportata la dicitura "prodotto in Italia"
a patto che l'intero ciclo produttivo, dalla raccolta
alla trasformazione, fosse effettivamente realizzata
sul territorio nazionale. Pochi mesi dopo l'approvazione
della legge, la Commissione europea avvio' una
procedura d'infrazione contro l'Italia e approvo'
il regolamento comunitario (2815 del 98) che individuava
nel luogo di molitura delle olive l'origine dell'olio
d'oliva extravergine e vergine.
Nel marzo 1999 l'Italia ha presentato un ricorso dinnanzi
alla Corte di Giustizia delle Comunità europee,
che lo ha respinto.
A maggio 2001 il Parlamento europeo ha affermato che
con la scadenza del regolamento la Commissione si doveva
impegnare a stabilire il luogo di origine e di produzione
delle olive. Lo scorso giugno, infine, il Consiglio
dei Ministri Agricoli dell'Unione europea ha raggiunto
un accordo, da formalizzare al Comitato di gestione,
che prevede che sull'etichetta venga riportata chiaramente
l'origine del prodotto e il luogo di spremitura delle
olive quando si tratta di due Paesi diversi. Il Comitato
di gestione ha poi approvato il progetto di regolamento.
Si è in pratica ottenuta la possibilità
di scrivere in etichetta "olio di oliva extravergine
italiano" indicando "l'origine delle olive
e il luogo della trasformazione", una possibilità
prima assolutamente negata e oggi resa quantomeno facoltativa.
Resta da capire, come ha osservato un gruppo di relatori
nell'ambito del Consiglio Europeo, chi certifichi l'origine
delle olive. Inoltre, altra perplessità, l'indicazione
da riportare in etichetta riguardo all'acidità
che non è di per sé un indice di totale
qualità, così come non dovrebbero essere
riportate in etichetta diciture del tipo "olio
di prima spremitura" o "olio spremuto a freddo"
perché non supportate da nessuna normativa. Senza
contare il fatto che tutti gli extravergini devono essere
esclusivamente di prima spremitura così come
tutti gli extravergini sono per legge "spremuti
a freddo". Parametri che per un extra dovrebbero
percio' essere extrascontati. Allo stesso modo,
non sono forse troppo di fantasia nomi del tipo Novello,
Classico, ecc: che cosa c'entrano con l'olio? E siamo
sicuri che non violino le norme (articolo 2 del decreto
legislativo 109 del 27/1/92) che regolano l'etichettatura
e la pubblicità dell'olio di oliva? FONTE: Gamberorosso,
Anno 11, N°121, pag. 58-62. |